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[1]L'escavazione delle miniere e tutti i lavori alle medesime inerenti dovranno essere condotti a regola d'arte e secondo i migliori sistemi praticati in simili casi.

[2]Sara' pure obbligo dell'accollatario di provvedere che l'escavazione si faccia in maniera da non recare pregiudizio alla sicurezza pubblica e alla salute e vita degli operai, non che alle fabbriche ed ai fondi contigui alle miniere, ed in generale di attenersi in ogni tempo alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-03;2083~art8 · fonte del testo

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