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La liquidazione ed il pagamento del prezzo dovuto dovra' farsi semestralmente. A far tempo dal 1° luglio mille ottocento settantasei l'ammontare del prezzo da corrispondersi alla fine di ciascun semestre non potra' essere inferiore alla meta' del prezzo annuale minimo stabilito dall'articolo quarto.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009
