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[1]Le quantita' di minerale esportato e di ghisa prodotta, e quella di ferro od acciaio ottenuti dal trattamento diretto del minerale verranno accertate da Delegati dell'Amministrazione cointeressata in contraddittorio dei Delegati dell'accollatario.

[2]I Delegati dell'Amministrazione cointeressata avranno accesso in ogni tempo alle miniere ed ai forni, e potranno vedere i registri dell'accollatario concernenti l'esportazione del minerale ed i prodotti metallici risultanti, dalla fusione del minerale.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-03;2083~art5 · fonte del testo

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