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[1]La escavazione del minerale sara' fatta dall'accollatario a tutte sue spese, ed esso in correspettivo del minerale escavato e cedutogli, a sensi dell'articolo 1, si obbliga di pagare all'Amministrazione cointeressata lire due per ogni tonnellata di minerale esportato dall'isola d'Elba, e lire due e centesimi venti per ogni tonnellata di ghisa prodotta nel suo Stabilimento.

[2]Qualora l'accollatario introducesse un sistema metallurgico per cui ottenesse direttamente il ferro o l'acciaio dal minerale, dovra' corrispondere lire due e centesimi cinquanta per ogni tonnellata di ferro o di acciaio prodotta.

[3]A partire dal primo luglio mille ottocento settantasei, qualunque fosse la quantita' del minerale dall'accollatario esportato o fuso nell'isola, l'ammontare complessivo del prezzo da corrispondersi dal signor Francesco Brioschi non potra' in niun caso essere minore dell'annua somma di lire duecentomila.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-03;2083~art4 · fonte del testo

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