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[1]Il signor Commendatore Francesco Brioschi si obbliga a costruire a tutte sue spese, entro tre anni dal giorno in cui la presente Convenzione sara' resa esecutoria:
- A)Una ferrovia a vapore a sezione ridotta per collegare le miniere suddette ad uno dei porti dell'isola;
- B)Le calate, i moli ed in generale le costruzioni necessarie per facilitare i carichi e gli scarichi marittimi;
- C)Uno Stabilimento siderurgico con forni per la fusione del minerale e per la trasformazione della ghisa in ferro od in acciaio, con magli, laminatoi e macchine occorrenti per la lavorazione del ferro o dell'acciaio. Questo Stabilimento dovra' essere capace della produzione annua non minore di trentacinque mila tonnellate di ghisa.
[2]Il Signor Francesco Brioschi, decorsi tre anni dalla seguita consegna delle miniere, dovra' giustificare di avere eseguite opere, per la costruzione della ferrovia e per la sistemazione del porto, del valore complessivo di lire un milione e cinquecentomila, e per l'impianto dello Stabilimento del valore di almeno due milioni di lire, in difetto di che sara' in facolta' delle Finanze di fare eseguire le opere anzidette a spese di esso accollatario rivalendosi all'uopo sulla cauzione.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009
