Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le Finanze accorderanno all'accollatario la restituzione di parte della cauzione fino a concorrenza di lire cinquecentomila, quando giustifichera' di avere eseguiti i lavori di ferrovia e nel porto per il valore complessivo di un milione di lire, ed accorderanno la restituzione di altre lire seicentomila, dopo che l'accollatario avra' giustificato di avere eseguiti i lavori per un milione di lire nell'impianto dello Stabilimento siderurgico.
[2]Le restanti lire quattrocentomila rimarranno vincolate fino al termine del contratto.
[3]Avvenendo il caso che l'Amministrazione cointeressata o le Finanze dello Stato dovessero per qualsiasi titolo rivalersi sulla cauzione, il signor Commendatore Francesco Brioschi si obbliga a reintegrare la cauzione medesima nel termine di giorni quindici, di modo che si abbiano sempre depositate a garanzia non meno di lire quattrocentomila.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009
