Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Allo spirare del trentennio di cui all'articolo 11, le strade, le ferrovie, i piazzali, i terreni espropriati per la escavazione delle miniere, i ponti, i moli, le calate, lo Stabilimento siderurgico e sue dipendenze, le macchine e quanto altro verra' costruito dall'accollatario diverranno, di pieno diritto, di proprieta' del Demanio dello Stato, senza obbligo di verun compenso pel prezzo di acquisto e di costruzione che dovra' essere soddisfatto per intiero dall'accollatario medesimo.
[2]Tutto il minerale escavato che a detta epoca si trovera' sui piazzali delle miniere cedera', senza verun compenso, a benefizio del Demanio dello Stato.
[3]Non sono compresi nella cessione il mobiliare, gli utensili e gli attrezzi, che potranno tuttavia dalle Finanze essere acquistati a prezzo di stima.
[4]Le proprieta' immobiliari si dovranno consegnare allo scadere del trentennio in istato di buona manutenzione.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009
