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[1]Lo Stato soddisfera' la quota che gli spetta a termini di legge per l'opera suindicata in tre rate annuali non superiori a lire trecentotredicimila seicento (lire 313,600), da iscriversi nei bilanci dei lavori pubblici a partire dal 1881 e da pagarsi al comune di Palermo allo scadere di ogni anno ed in base a certificato di regolare esecuzione dei lavori.

[2]Sulle quote dovute dallo Stato non decorrera' alcun interesse.

Testo in vigore dal 6 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-06-21;3188~art5 · fonte del testo

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