Art. 9 (Convenzione)
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Il prima comma dell'art. 59 del quaderno d'oneri annesso alla Convenzione approvata dalla legge 22 aprile 1893, n. 195, e' sostituito dal seguente: «In caso di ritardato arrivo, senza causa di forza maggiore, da Bari ad Antivari e viceversa, da Brindisi a Vallona e viceversa e da Ancona a Zara e viceversa, la Societa' incorrera' nella multa di L. 20 per ciascuna ora di ritardo».
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
