Art. 8 (Convenzione)
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[1]Nelle localita' di San Giovanni di Medea ed Obotti la Societa' si obbliga di collocare le maone necessarie per il deposito e per la custodia delle merci.
[2]La Societa' dovra' inoltre provvedere allo sbarco delle merci, previ accordi speciali cogli scaricatori dei vari porti o direttamente, percependo un compenso sia per la custodia delle merci come pel loro sbarco e pei trasbordi, ragguagliato al costo delle prestazioni d'opera nelle varie localita', non mai superiore a quello percepito da altre Societa' che toccano i porti stessi.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
