Art. 7 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il vitto a bordo non sara' obbligatorio per i viaggiatori di terza classe se non dopo 24 ore di viaggio. Per i viaggiatori maomettani di qualsiasi classe il vitto non e' obbligatorio.
[2]Il costo del vitto e delle altre consumazioni fatte a bordo dai viaggiatori sara' determinato dal Ministero delle poste e dei telegrafi in base a quanto praticano le altre Societa' concorrenti.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
