Art. 6 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli agenti che la Societa', deve nominare nei vari punti toccati, potranno essere revocati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, ove da apposita inchiesta risulti che non corrispondano alle esigenze commerciali e politiche.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
