Art. 3 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Governo avra' la facolta', d'accordo con la Societa', di modificare e completare i servizi con opportuni prolungamenti di essi o con attuazione e soppressione di approdi, commisurando a tali provvedimenti la relativa sovvenzione.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
