Art. 15 (Convenzione)
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[1]La presente Convenzione non sara' obbligatoria per il Governo se non dopo l'approvazione per legge.
[2]Fatta, in tre originali, a Roma, addi' 7 febbraio 1904.
[3]Il ministro delle poste e dei telegrafi STELLUTI-SCALA.
[4]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio RAVA.
[5]Il ministro del tesoro, interim delle finanze LUZZATTI.
[6]V. - Il presidente della Camera dei deputati G. MARCORA.
[7]Per la Societa' di navigazione «Puglia» CARMINE GALLO.
[8]Paolo Lonardi, testimonio. Eugenio Pinzauti, id.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
