Art. 14 (Convenzione)
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[1]Tutte le spese relative alla presente Convenzione saranno a carico della Societa' concessionaria.
[2]La tassa di registro della presente Convenzione potra' essere, come e' stato praticato per la principale, pagata in rate annuali eguali da ritenersi sulla sovvenzione del mese di luglio.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
