Art. 13 (Convenzione)
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La presente Convenzione avra' effetto dal 1° marzo 1904 e durera' come quella principale fino al 30 giugno 1908, intendendosi, come quella, continuativa d'anno in anno, oltre al detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
