Art. 12 (Convenzione)
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Tutte le condizioni del quaderno d'oneri annesso alla Convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, non derogate dai precedenti articoli, saranno applicate ai servizi indicati all'art. 1° della presente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
