Art. 11 (Convenzione)
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[1]Per l'esecuzione dei servizi indicati all'art. 1° il Governo corrispondera' alla Societa' «Puglia» la sovvenzione annua a' forfait di lire seicentotrentamila (L. 630,000) da pagarsi a rate mensili posticipate, sovvenzione che sara' diminuita proporzionatamente alle minori percorrenze verificatesi sulle linee a, b e c, quando non dipendano da circostanza di forza maggiore.
[2]Omettendo pero' dei viaggi in linea d) senza causa di forza maggiore, sara' allora fatta la ritenuta di lire duecento per ciascun viaggio omesso alla fin d'anno.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
