Art. 10 (Convenzione)
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[1]La Societa' ha l'obbligo assoluto di fare indossare ai comandanti ed agli ufficiali di bordo in servizio sui piroscafi adibiti alle linee a, b, c e d, ai camerieri ed ai marinari delle lance di sbarco la prescritta uniforme o divisa.
[2]Constatandosi la trasgressione a tale patto, sara' applicata la penalita' di L. 10 per ogni persona.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
