Art. 7 (Convenzione)
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[1]Il ruolo organico del personale e lo statuto del liceo sono approvati dal Governo del Re.
[2]Il Governo avra' facolta' di introdurvi, sentita la Commissione amministrativa, quelle successive modificazioni che potranno essere richieste dallo sviluppo dell'Istituto e dal progresso degli studi.
Testo in vigore dal 7 marzo 1911 al 1 luglio 1919
