Art. 4 (Convenzione)
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La provincia di Roma ha un proprio rappresentante nella Commissione amministrativa del liceo, della quale fanno parte due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due del Comune di Roma, un rappresentante del Ministero del tesoro, due rappresentanti della R. Accademia di Santa Cecilia e il direttore dell'Istituto.
Testo in vigore dal 7 marzo 1911 al 1 luglio 1919
