Art. 2 (Convenzione)
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[1]A decorrere dal 1° gennaio 1910 lo Stato aumenta da L. 52,000 a L. 92,000 l'assegno annuo inscritto nel bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.
[2]La provincia e il comune di Roma si obbligano da parte loro a concorrere alla spesa di mantenimento del liceo, inscrivendo nei relativi bilanci con pari decorrenza del 1° gennaio 1910 le quote del loro concorso, giusta la presente convenzione, e cioe' un contributo annuo di L. 15,000 la Provincia e un contributo annuo di L. 45,000 il Comune.
Testo in vigore dal 7 marzo 1911 al 1 luglio 1919
