Art. 14 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1911 al 1 luglio 1919. Leggi il testo vigente →
[1]Per venire in aiuto di quei professori ed impiegati, in servizio del liceo musicale al momento dell'approvazione di questa convenzione, i quali, divenuti inabili per eta' e per malattia, debbano lasciare il posto, e' costituito un fondo di assegni che sara' inscritto in ciascun anno nel bilancio del liceo.
[2]Fatta a Roma, questo giorno 17 febbraio 1910.
[3]Il ministro della pubblica istruzione EDOARDO DANEO.
[4]Il ministro del tesoro ANTONIO SALANDRA.
[5]Il presidente della Deputazione provinciale di Roma Alberto Cencelli.
[6]Il sindaco di Roma Ernesto Nathan.
[7]Il presidente della R. accademia di Santa Cecilia Enrico Di San Martino.
[8]Corrado Ricci, teste. Nicola D'Atri, teste.
Testo in vigore dal 7 marzo 1911 al 1 luglio 1919
