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[1]La presente convenzione avra' la durata di anni trenta e sara' approvata per legge.

[2]Le parti contraenti, nel caso intendessero denunziare la convenzione al suo termine dovranno darsene reciproco avviso tre anni prima.

[3]Qualora non intervenga denunzia nel termine su indicato, la convenzione vincolera' le parti per altri dieci anni.

Testo in vigore dal 7 marzo 1911 al 1 luglio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-02-09;127~convenzione-art12 · fonte del testo

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