Art. 12 (Convenzione)
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[1]La presente convenzione avra' la durata di anni trenta e sara' approvata per legge.
[2]Le parti contraenti, nel caso intendessero denunziare la convenzione al suo termine dovranno darsene reciproco avviso tre anni prima.
[3]Qualora non intervenga denunzia nel termine su indicato, la convenzione vincolera' le parti per altri dieci anni.
Testo in vigore dal 7 marzo 1911 al 1 luglio 1919
