Art. 1 (Convenzione)
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[1]CONVENZIONE per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.
[2]Fra le Loro Eccellenze il comm. avv. Edoardo Daneo, ministro della pubblica istruzione, ed il comm. prof. Antonio Salandra, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato;
[3]Ed i signori:
[4]Conte Alberto Cencelli, presidente della Deputazione provinciale di Roma, in rappresentanza della provincia di Roma;
[5]Comm. Ernesto Nathan, sindaco di Roma, in rappresentanza del comune di Roma;
[6]Conte Enrico di San Martino e di Valperga, presidente della R. Accademia di Santa Cecilia in Roma, in rappresentanza dell'Accademia stessa; i quali hanno dichiarato di intervenire per conto della provincia di Roma, del comune di Roma e della R. Accademia di Santa Cecilia, giusta la preventiva approvazione data alla seguente convenzione dai rispettivi Consigli provinciali e comunali e dal Consiglio direttivo dell'Accademia di Santa Cecilia, si e' convenuto e si conviene quanto appresso:
[7]Art. 1.
[8]Lo Stato, la Provincia e il comune di Roma provvedono, come e' stabilito negli articoli seguenti, al mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.
[9]Il liceo sara' eretto in ente morale.
Testo in vigore dal 7 marzo 1911 al 1 luglio 1919
