Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La provincia di Mantova nel mentre si assume e fa propri anche debiti dei Consorzi di seconda e terza categoria accennati nell'articolo 1, da compensarsi e imputarsi coi crediti per sussidio, a miglior garanzia dell'Amministrazione cede, trasferisce, e nel miglior modo aliena a favore dell'Amministrazione stessa che accetta, l'intero ammontare di detti sussidi ed abbuoni scaduti e da scadere fino a completa tacitazione di debiti propri e di quelli assunti dalla Provincia per i Consorzi di seconda e di terza categoria.
[2]Si assume pure e fa proprio l'obbligo di pagare il debito ulteriormente residuante dopo detta compensazione e imputazione in lire 863,066.06 oltre quell'altra somma che potra' ancora esserle addebitata per spese in opere idrauliche di terza categoria occorse a tutto il 1891, e tuttora non liquidate, mediante quote annuali nella misura consentita dalla legge 3 luglio 1875, ossia in un centesimo e mezzo dalla sua imposta fondiaria principale.
[3]Si assume invece di pagare la differenza del contributo idraulico fra la somma di sussidio per gli anni del 1892 in avanti determinato salvo liquidazione in annue L. 162,350 e quella che sarebbe in realta' dovuta per tal titolo dalla provincia e dai Consorzi di seconda categoria stabilito, pure salvo liquidazione in annue L. 77,002.37 e cosi' in L. 14,652,37 all'anno, salvo liquidazione nella misura del ventesimo della imposta stessa.
Testo in vigore dal 3 agosto 1894 al 16 dicembre 2009
