[1]I concessionari dovranno destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e bene riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilita'.

[2]Qualora l'amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, i concessionari saranno in obbligo di assegnare al medesimo, senza correspettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficente locale per le operazioni postali durante il tragitto.

[3]Quest'impiegato prendera' posto alla tavola dei passeggeri di prima classe a meta' prezzo della tariffa.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art19 · fonte del testo

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