[1]I concessionari dovranno destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e bene riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilita'.
[2]Qualora l'amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, i concessionari saranno in obbligo di assegnare al medesimo, senza correspettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficente locale per le operazioni postali durante il tragitto.
[3]Quest'impiegato prendera' posto alla tavola dei passeggeri di prima classe a meta' prezzo della tariffa.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
