[1]La sovvenzione determinata dalla convenzione verra' corrisposta a rate mensili posticipate in base alle leghe effettivamente percorse.
[2]E' fatta eccezione pel solo caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio, nella quale eventualita' sara' considerato siccome compiuto il viaggio incominciato.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
