[1]In caso di contumacia, i concessionari avranno facolta' di diminuire temporaneamente i servizi verso gli scali soggetti a quarantena, nella misura non eccedente la meta' delle corse di ciascuna linea.

[2]Per tali corse soppresse i concessionari avranno diritto ad una indennita' corrispondente alla meta' della sovvenzione normale.

[3]Sara' pero' in facolta' del Governo di fare eseguire tutte le corse, od una parte di esse, retribuendo quelle in eccedenza della meta' con una sovvenzione del 50 per cento in piu' del prezzo normale, ed accordando alle altre soppresse l'indennita' del 50%.

[4]Per tutti i viaggi eseguiti verso gli scali sottoposti a quarantena i concessionari avranno diritto di imporre una sopra-tassa del 25 per cento sui prezzi delle tariffe dei passeggieri e delle merci, a qualunque categoria appartengano, restando a carico dei mittenti o dei destinatari le spese quarantenali.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art40 · fonte del testo

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