Art. 3 (Approvazione)
Per l'adempimento delle condizioni dell'accennata convenzione, non che di quella stipulata l'11 novembre 1876 col commendatore Ignazio Florio, approvata per legge del 3 maggio 1877, n. 3817, il Governo del Re e' autorizzato ad aggiungere al capitolo 45, Servizio postale e commerciale marittimo, del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877, la somma di lire duemilioni ottocentocinquantacinquemila centosettantatre' (L. 2,855,173), oltre la maggior somma occorrente per l'aumentata corsa quindicinale Palermo-Tunisi e per la linea di navigazione da Ancona a Zara. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1877, n. 4137
1Il Regio Decreto 24 ottobre 1877, n. 4137 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla somma di lire 2,855,173, autorizzata coll'articolo 3 della legge 15 giugno 1877, n. 3880, e' aggiunta quella di lire 65,338, che rappresenta la spesa occorrente per l'anno in corso pei servizi postali e commerciali marittimi tra Palermo e Tunisi, e tra Ancona e Zara".
Testo vigente dal 11 dicembre 1877
