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La provincia di Palermo si obbliga a tenere sollevate in avvenire le due Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel Culto da ogni prestazione per la colonia agricola, ed a supplire coi proprii fondi a quanto possa occorrere sia per spese di fondazione che di annuo mantenimento.
Testo in vigore dal 23 giugno 1875 al 16 dicembre 2009
