Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La provincia di Palermo si obbliga a tenere sollevate in avvenire le due Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel Culto da ogni prestazione per la colonia agricola, ed a supplire coi proprii fondi a quanto possa occorrere sia per spese di fondazione che di annuo mantenimento.

Testo in vigore dal 23 giugno 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-05-30;2546~art4 · fonte del testo

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