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Il Banco di Sicilia da una parte e S. E. il Ministro delle Finanze dall'altra, per parte dello Stato, rinunziano rispettivamente a tutte le altre vicendevoli pretese che possano vantare in dipendenza delle liquidazioni prescritte nella suddetta Legge 11 agosto 1867.
Testo in vigore dal 11 maggio 1873 al 16 dicembre 2009
