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Se a termini dell'articolo 5 i fratelli Mangili avranno a pagare al Governo per prezzo del materiale di navigazione una somma maggiore delle lire 450,801 83, la differenza sara' versata dai medesimi fratelli Mangili nelle casse dello Stato entro quindici giorni dalla data della richiesta che sara' ad essi fatta dal Governo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1878 al 16 dicembre 2009
