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Accadendo, a senso dei precedenti articoli, la dichiarazione di decadenza dalla concessione, tutto il materiale fisso e galleggiante, gli attrezzi e le materie di consumo pel servizio di navigazione passeranno di pieno diritto ed immediatamente in proprieta' e possesso del Governo il quale non avra' altro obbligo che di pagare ai fratelli Mangili la meta' del valore a prezzo di stima degli oggetti suindicati, da determinarsi d'accordo, o in caso di dissenso da tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo dal presidente del Tribunale di Roma.
Testo in vigore dal 3 agosto 1878 al 16 dicembre 2009
