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[1]Il personale gia' appartenente alle ferrovie dello Stato e che presentemente trovasi addetto al servizio della navigazione sul Lago Maggiore, continuera' nel servizio medesimo alla dipendenza dei fratelli Mangili.
[2]Per gli effetti delle pensioni e dei soccorsi, il personale suddetto continuera' ad avere gli obblighi e i diritti dei partecipanti alla Cassa pensioni ed alla Cassa soccorso degl'impiegati ed agenti della rete ferroviaria dell'Alta Italia.
[3]Oltre alle trattenute sugli stipendi di detto personale per la pensione, i fratelli Mangili verseranno del proprio alla Cassa pensioni degl'impiegati ed agenti della rete ferroviaria dell'Alta Italia un ammontare eguale alle trattenute fatte al personale come sopra addetto al servizio della navigazione.
Testo in vigore dal 3 agosto 1878 al 16 dicembre 2009
