Art. 7 (Allegato A)
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[1]Il Duca di Galliera versera' nelle casse dello Stato i venti milioni di lire del dono a misura dell'avanzamento dei lavori, ed in ragione del totale importo dei lavori medesimi pei primi venti milioni di lire.
[2]Il versamento delle quote del dono nelle casse dello Stato si eseguira' nella misura della spesa stanziata in ciascun anno nel bilancio passivo dello Stato per la sistemazione del porto di Genova. Il Governo giustifichera' gradatamente il pagamento delle somme ricevute colla trasmissione per copia, al Duca di Galliera, od al suo delegato, dei mandati rilasciati.
Testo in vigore dal 27 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
