Art. 4 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. 299 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Appena approvata la legge e subito dopo la sua pubblicazione, saranno preparati gli atti di appalto pel piu' pronto cominciamento dei lavori, tanto per le opere di difesa foranea, quanto per le opere interne. I lavori saranno seguitati senza interruzione e spinti alacremente, in modo che, salvi i casi di forza maggiore, siano pienamente utilizzabili nel termine di anni dodici a partire dalla data della legge e siano completamente finiti nel termine di anni quindici. I termini suddetti vengono indicati come limite massimo, imperocche' resta convenuto che si avvisera' al modo di non renderli necessari, impiegando a questo fine tutti quei mezzi e nuovi trovati, che' permettano di eseguire tutti quanti i lavori colla massima celerita'.
tolto: L'ordine, secondo il quale dovranno essere eseguiti i lavori, e' implicitamente indicato dal suddetto piano e dall'indole delle diverse opere; nondimeno resta spiegato ed inteso che le opere foranee dovranno essere eseguite in modo che in ragione del loro avanzamento si ottenga la piu' pronta difesa possibile al porto interno, e che le opere interne siano bensi' eseguite in giusta correlazione colle opere foranee, ma in modo da ottenere il maggiore e piu' pronto risultato utile possibile nel provvedere ai bisogni del commercio.
tolto: La comunicazione fra le due stazioni marittime e di San Pier d'Arena sara' aperta mediante una nuova galleria in curva raccordata coll'attuale galleria di San Benigno, e coi binari stabiliti sulle calate del porto. Quando l'esperienza dimostrasse che la detta comunicazione fosse insufficiente al bisogno, sara' aperta una nuova galleria, sia sottopassando la cava della Chiappella, tostoche' i lavori di estrazione della pietra lo permettano, sia in altro punto egualmente adatto allo scopo. Le tettoie, i magazzini, le macchine ed i binari verranno stabiliti man mano che dallo stato dei lavori sara' consentito e sara' reclamato dai bisogni del commercio.aggiunto: Allegato A-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-07-09;3230~allegato-a-art4 · fonte del testo
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