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[1]Il Comune di Firenze si obbliga a concorrere nella suddetta spesa mediante una somma capitale a stralcio di lire trecentomila (L. 300,000), da pagarsi nei medi o termini che appresso.

[2]Detta somma rimarra' invariata, anche nel caso che la spesa superasse quella stabilita dall'articolo precedente.

[3]Il concorso suddetto s'intende fatto senza che possa per esso derivare al Comune alcun diritto di condominio od altro qualsiasi sulle opere da costruirsi.

Testo in vigore dal 14 agosto 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-21;337~convenzione-art5 · fonte del testo

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