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[1]Per rimborsare dette somme che la Cassa di risparmio e depositi sara' per anticipare in conformita' della presente convenvenzione, il Comune paghera' alla medesima tanto annualita' di lire quindicimila (L. 15,000) ciascuna, pagabili al 1° luglio di ciascun anno, a cominciare dal 1° luglio 1902, e l'Amministrazione governativa tante annualita' di lire centoventimila (L. 120,000) ciascuna, pagabili alle stesse scadenze suindicate, quante occorrono per estinguere il suo debito coi relativi interessi su dette somme, e la Cassa abbonera' l'interesse come sopra stabilito di lire due e centesimi settantacinque per cento all'anno.
[2]Si intende che le annualita' rappresentano il concorso da pagarsi come sopra dal Comune di Firenze, di lire trecentomila, dovuto dal Comune stesso, giusta quanto e' stabilito all'articolo 5 della presente convenzione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
