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[1]La Cassa di risparmio e depositi di Firenze si obbliga ad anticipare tutte le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere e dai lavori contemplati nei precedenti articoli, dietro richiesta dell'Autorita' governativa ed alle persone che saranno da questa designate, fino alla concorrenza di lire duemilioni novecentomila.
[2]I pagamenti da effettuarsi, come e' detto sopra, non potranno incominciare se non dopo pattuite le espropriazioni e accollati i lavori e in ogni modo non eccederanno nel primo anno, ossia dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, lire trecontottantacinquemila (L 385,000), in ciascuno dei tre successivi lire cinquecentosettantamila (L. 570,000) e nell'ultimo lire ottocentocinquemila (L. 805,000), restando inteso che le quote non prelevate in un anno potranno venire cumulate con quelle assegnate agli anni successivi.
[3]Gli ordini di pagamento non dovranno essere emessi per somme minori di lire diecimila (L. 10,000) ciascuno, salvo, per le spese di direzione, di sorveglianza o d'ufficio da liquidarsi mensilmente.
[4]Per i pagamenti superiori alle lire diecimila dovra' essere dato preavviso alla Cassa almeno otto giorni prima del pagamento:
[5]Sulle anticipazioni come sopra eseguite, dal momento del loro effettivo pagamento fino alla totale loro estinzione, la Cassa di risparmio e depositi percepira' l'interesse composto di lire due e centesimi settantacinque (L. 2,75) per cento all'anno al netto dell'imposta di ricchezza mobile e di qualsivoglia altra presente o futura, sia per ritenuta, sia per via di ruoli.
Testo in vigore dal 14 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
