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[1]Se lo Stato richiedera' anticipatamente la fornitura della corrente per l'illuminazione del nuovo fabbricato «passeggieri» sul molo trapezoidale, la Societa' si obbliga a fornirla ai prezzi di cui all'articolo 9, nel termine di un mese dall'avviso, sempreche' cio' avvenga posteriormente all'approvazione della presente convenzione.
[2]Tale fornitura sara' fatta provvisoriamente sul quadro di distribuzione della stazione di accumulatori sita in piazza Depretis, vico Zecca dei Panni, e la conduttura, dalla stazione di accumulatori fino all'esterno del fabbricato da illuminare, sara' fatta a spese della Societa', la quale avra' diritto di ritirare il materiale relativo quando sara' in azione la stazione elettrica, di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
