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[1]Qualora invece lo Stato, in applicazione dell'articolo 10, avesse rinunziato a valersi dell'energia elettrica prodotta dalla Societa', e si fosse disinteressato delle opere e dei meccanismi, di cui alla presente convenzione, allo scadere dei 45 anni s'intendera' cessato di pieno diritto l'uso dell'area assegnata come all'articolo 2, senza che occorra alcuno speciale diffidamento o costituzione in mora, e la Societa' dovra', a proprie spese, rimettere e riconsegnare ogni cosa nel primitivo stato.
[2]Tenendo pero', anche in questo caso, esonerata in tutto o in parte la Societa' dall'obbligo di ridurre le cose in pristino stato, le opere erette rimarranno di assoluta proprieta' erariale, senza far diritto alla Societa' a compenso od indennita' di sorta.
[3]Ugualmente saranno valide ed applicabili le disposizioni del presente articolo qualora avvenendo, come sopra e' detto, la rinunzia, da parte dello Stato, in qualunque novennio, anche la Societa' rinunziasse a continuare nell'esercizio della sua industria ed all'uso dell'area assegnatale.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
