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[1]Al termine dei 45 anni, di cui all'articolo 2, qualora lo Stato avesse continuato a valersi di energia elettrica della Societa', lo Stato potra' acquistare o a prezzo di stima quella parte degli impianti meccanici od elettrici e relativo fabbricato, che giudichera' necessario per la continuazione dei servizi del porto, oppure rinnovare per successivi periodi novennali la presente convenzione ai prezzi da rivedersi ai termini dell'articolo 12 precedente.
[2]La Societa' pero' avra' diritto di rinunziare a tale rinnovamento o prolungamento della convenzione con la cessione gratuita allo Stato degli edifici ed impianti come sopra necessari ai servizi del porto, asportando quella parte degl'impianti e demolendo quei fabbricati che non fossero richiesti dallo Stato.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
