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Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e per esso la Direzione della Scuola, procurera', per quanto le sara' possibile, di provvedere al collocamento, presso privati o in poderi di proprieta' dello Stato, dei giovani che usciranno dalla Scuola dopo compiuto il corso d'istruzione. Qualora vi fossero poderi di proprieta' della Scuola sfitti, potranno essere conceduti in locazione a quelli fra gli alunni che ne fossero giudicati meritevoli.
Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
