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[1]Per conciliare la continuazione del servizio con la esecuzione della perizia delle tre reti, si comprenderanno nella perizia stessa anche i nuovi collegamenti di abbonati che saranno effettuati dopo l'approvazione della presente convenzione e durante la esecuzione della perizia.
[2]Precisato il numero dei collegamenti esistenti alla data della nuova concessione, la differenza assoluta in piu' per effetto degli abbonati sopravvenuti, moltiplicata per il costo medio del collegamento sara' detratta dall'ammontare del prezzo di perizia, a favore della nuova Societa' concessionaria.
[3]Qualora poi eccezionalmente si verificasse durante la perizia una diminuzione di collegamenti in confronto del numero di quelli cacertati alla data della presente convenzione, la Societa' dovra' egualmente il valore della rete riferito al predetto numero di collegamenti, come risultante dai prescritti registri.
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
