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[1]La Societa' e' obbligata ad assumere, a richiesta dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato, l'esercizio degli uffici telefonici interurbani governativi in quei Comuni nei quali coesistono o coesisteranno uffici telefonici del concessionario stesso, ed uffici telefonici governativi.
[2]Per la gestione di questi ultimi viene corrisposto al concessionario un compenso fissato dalle norme vigenti.
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
