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Qualora nel termine di 18 mesi dalla data della approvazione della presente convenzione la Societa' telefonica delle Puglie non provvedesse alla effettiva attivazione del servizio telefonico, in tutto od in parte, nelle localita' indicato all'articolo 17, il ministero provvedera' con decreto Ministeriale a dichiarare la revoca della concessione gli impianti non eseguiti, senza diritto alcuno di compenso alla Societa' ed incamerando la relativa cauzione di cui all'articolo 19 e nella misura non inferiore a L. 2000.
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
