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Le Societa' paghera' allo Stato il canone del dieci per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alle tariffe approvate (art. 15 del testo unico per tutte le reti, eccetto Bari, Barletta e Molfetta per le quali provvede l'articolo 8 della presente convenzione, e paghera' il canone del 20 per cento sul prodotto lordo delle linee telefoniche interurbane (art. 18 del testo).
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
