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[1]Gli impianti di cui all'articolo 17, oltre che alle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, della presente convenzione, si intendono accordati alla Societa' telefonica delle Puglie, alle altre seguenti condizioni:
- a)per ciascuna linea interurbana dovra' essere versata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge che approva la presente convenzione, la prescritta cauzione in lire 2,000 a garanzia dell'esercizio della concessione;
- b)per ciascuna rete urbana dovra' essere versata la prescritta cauzione, entro lo stesso periodo di tempo, di lire 40 per ogni 1000 abitatiti a garanzia dell'esercizio della concessione;
- c)le tariffe per le conversazioni da scambiarsi sulle linee interurbane saranno fissate nella seguente misura per ogni 3 minuti di comunicazione:
[2]centesimi 30 per linee di lunghezza non eccedente i 30 km.;
[3]centesimi 50 per linee di lunghezza eccedente i km. 30, ma non eccedente i km. 100;
[4]lire 1 per linee di lunghezza eccedente i km. 100;
- d)le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane entro il raggio di km. 3 dall'ufficio centrale o da un posto telefonico pubblico, saranno stabilite nella seguente misura:
[5]Categoria A (Comune). - Industriali, commercianti, alberghi, pubblici esercizi e tutti quelli non compresi nelle altre categorie, annue lire 140.
[6]Categoria B (privati). - Professionisti, annue L. 120.
[7]Categoria C. - Opere pie legalmente riconosciute, giornali politici quotidiani del luogo, amministratori, redattori dei medesimi, corrispondenti ordinari dei giornali politici e quotidiani del luogo, amministratori, redattori dei medesimi, Corrispondenti ordinari dei giornali politici quotidiani del di fuori, annue L. 100.
[8]Categoria D. - Uffici governativi, comunali, provinciali, Camere di commercio, riduzione del 50 per cento sulla tariffa di categoria A.
[9]Per distanze eccedenti i chilometri 3 e per ogni 210 metri o frazione di 200 metri, aumento di L. 6 per le categorie A, B e C, e di L. 3 per la categoria D.
[10]Derivazione esterna sino alla distanza di 500 metri dall'apparecchio principale, annue L. 60.
[11]Per distanze eccedenti i 500 metri e per ogni 200 metri o frazione, aumento annuo di L. 6.
[12]Gli uffici governativi, provinciali, comunali, Camere di commercio pagano la meta'.
- e)prima dell'attivazione al pubblico servizio delle linee e reti sopra indicate, queste dovranno essere collaudate a spese della Societa' delle Puglie da un funzionario l'Amministrazione dei telefoni dello Stato. Il collaudo e' inappellabile. Nel caso che il risultato delle operazioni di collaudo riuscisse, sia pure in parte, sfavorevole, la Societa' deve introdurre le modificazioni che saranno tenute necessarie;
- f)per le localita' le quali possono gia' comunicare fra loro per mezzo di linee governative, le conversazioni continueranno ad effettuarsi per mezzo di queste ultime linee, rimanendo quelle della Societa' delle Pugile sussidiarie in caso di interruzione delle governative.
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
