Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La concessione e' accordata a tutto rischio del richiedente, e non implica alcun privilegio a suo vantaggio, riservandosi lo Stato la facolta' di accordare altre concessioni simili, e di esercitare esso stesso il servizio telefonico secondo reputera' opportuno ai sensi dell'art. 11 del testo unico predetto.
[2]Lo Stato non assume alcuna responsabilita' per la costruzione e manutenzione dell'impianto e per l'esercizio della concessione.
[3]Le indennita', per gli appoggi e servitu' e per qualsiasi altro motivo sono a totale carico della Societa'.
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
