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[1]La concessione e' accordata a tutto rischio del richiedente, e non implica alcun privilegio a suo vantaggio, riservandosi lo Stato la facolta' di accordare altre concessioni simili, e di esercitare esso stesso il servizio telefonico secondo reputera' opportuno ai sensi dell'art. 11 del testo unico predetto.

[2]Lo Stato non assume alcuna responsabilita' per la costruzione e manutenzione dell'impianto e per l'esercizio della concessione.

[3]Le indennita', per gli appoggi e servitu' e per qualsiasi altro motivo sono a totale carico della Societa'.

Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1915-04-01;394~art12 · fonte del testo

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